IL TRIBUNALE

    Ha emesso la seguente ordinanza;

                          Premesso in fatto

    Che  con  ricorso  depositato  in  data  7 agosto 2001 ex art. 70
d.lgs.  18  agosto  2000 n. 267 Biserna Giancarlo e Fava Flavio hanno
proposto  azione popolare per la decadenza dalla carica di sindaco da
comune   di   Forli'   dell'eletto   dott.   Franco   Rusticali   per
incompatibilita'  tra  la carica di sindaco del comune di Forli' e la
qualita'  di  dipendente dell'Azienda U.S.L. di Forli' ai sensi degli
artt. 3 e 8 comma 1 n. 2 legge 23 aprile 1981 n. 154 vigente al tempo
delle  elezioni  amministrative  del  giugno  1999 e per conflitto di
interessi in violazione dell'art. 97 della Costituzione;
    Che  l'eletto  dott. Franco Rusticali resisteva con controricorso
eccependo la riconducibilita' del rapporto contestato alla disciplina
normativa  attuale,  abrogativa delle incompatibilita' sussistenti al
momento   delle   elezioni,  nonche'  l'inammissibilita'  dell'azione
popolare  per  il  mancato  rispetto  del  termine  perentorio di cui
all'art. 82 d.P.R. n. 570/1960 richiamato dall'art. 70 comma 3 d.lgs.
n. 267/2000;
    Che  il  p.m.  concludeva  per  l'accoglimento  del  ricorso  con
conseguente  declaratoria  di  decadenza  del  dott. Franco Rusticali
dalla carica di sindaco del comune di Forli'.

                            O s s e r v a

    Le  cause di incompatibilita' tra la carica di sindaco del comune
di Forli' e la qualita' di primario ospedaliero all'Azienda U.S.L. di
Forli'   del  dott.  Franco  Rusticali  prospettata  nel  ricorso  in
relazione  all'art. 8 comma 1 legge n. 23 aprile 1981 n. 154, vigente
al tempo delle elezioni amministrative, e' stata abrogata dal decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
    Detto  decreto  legislativo  invero,  da  un  lato  disciplina le
situazioni   di   ineleggibilita'   e   di   incompatibilita'   nelle
disposizioni degli articoli da 60 a 67 ove non e' richiamata la causa
di   incompatibilita'   indicata   dai   ricorrenti,   d'altro   lato
espressamente menziona, all'art. 274 lettera l) tra le norme abrogate
la   legge   23  aprile  1981  n. 154  facendo  salve  unicamente  le
disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.
    Ritiene il Collegio che nella individuazione della normativa alla
stregua  della  quale  valutare  la sussistenza dell'incompatibilita'
prospettato  nel  ricorso  (se  la  legge n.154/1981 vigente al tempo
dell'elezione  alla  carica  di  sindaco  del  dott. Franco Rusticali
ovvero   il  sopravvenuto  d.lgs.  n. 267/2000)  non  possono  essere
ignorati i principi piu' volte affermati dalla Corte di cassazione, e
costituenti ormai "diritto vivente", vedasi tra le altre, le sentenze
n. 3508/1993  e n. 8178/2000) e da ultimo ribaditi con la sentenza 11
luglio  - 20 ottobre 2001 n. 12862, secondo cui il decorso del decimo
giorno successivo alla proposizione del ricorso elettorale "definisce
e  cristallizza"  la  fattispecie, escludendo conseguentemente sia la
possibilita' per l'eletto di rimuovere oltre quel termine la causa di
incompatibilita',  sia  la  rilevanza  di  altre  sopravvenute "cause
legittimanti"  che  possono  essere  costituite  anche  da  una norma
sopravvenuta    di    abrogazione    della    previgente   causa   di
incompatibilita', quale appunto l'art. 274 d.lgs. n. 267/2000.
    Per  converso  vanno  necessariamente  considerate  rilevanti  le
situazioni   legittimanti   intervenute,   come   nel   nostro  caso,
successivamente   all'elezione,   ma   anteriormente   alla   domanda
giudiziale.
    Peraltro   l'art. 274  d.lgs.  n. 267/2000  che,  applicato  alla
fattispecie,    esclude    la    ricorrenza   della   situazione   di
incompatibilita'  denunciata  nel ricorso avendola abrogata, non puo'
andare   esente   da  censure  di  incostituzionalita'  in  relazione
all'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega.
    lnvero,  l'art.  31  legge  3  agosto 1999 n. 265 ha conferito al
governo  la  delega  per  l'adozione,  con decreto legislativo, di un
testo  unico  in cui riunire e coordinare le disposizioni legislative
vigenti   in   materia   di  ordinamento  degli  enti  locali  ed  ha
espressamente  indicato,  fra  le leggi alle quali il governo avrebbe
dovuto  avere  riguardo  nella redazione del testo unico, la legge 23
aprile n. 154.
    Il  potere  normativo oggetto della delega, testualmente limitato
ad  una funzione di unificazione e di coordinamento di norme vigenti,
anche  se  interpretato  non  come  attivita' di mera compilazione di
norme,  non  puo' certo estendersi fino all'innovazione sostanziale e
all'abrogazione   di   norme  esistenti,  trattandosi  di  operazione
istituzionalmente sottoposta alla decisione del Parlamento e comunque
estranea  alla  funzione  di sistemazione e comodita' applicativa del
testo  unico;  in  ogni caso nella fattispecie concreta l'abrogazione
dell'art.  8  legge  n. 154/1981  non  appare  rispondente  a nessuna
esigenza  di coordinamento e di coerenza dell'assetto normativo nella
materia de qua.
    Va  comunque  osservato  che l'abrogazione della incompatibilita'
tra la carica di sindaco e la funzione di primario ospedaliero, anche
se ricompresa nel potere normativo delegato al governo, urta contro i
principi   di  imparzialita'  e  di  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione  di  cui  all'art.  97  della  Costituzione,  ne'  si
giustifica,  sotto  il  profilo  del  principio di uguaglianza di cui
all'art.  3  della Costituzione e della ragionevolezza, rispetto alla
previsione  di  altre  cause  di  incompatibilita'  legate alle nuove
figure dirigenziali sanitarie.
    Vanno  infatti al riguardo richiamati gli argomenti ripetutamente
espressi  dalla  Corte  di  cassazione  (da  ultimo  con  sentenza 28
dicembre  2000  n. 16205)  secondo  cui, pur dopo la ristrutturazione
delle  U.S.L.  operata  dal  d.lgs.  n. 502/1992 che ha comportato un
arretramento dei poteri gestori del comune nei confronti delle A.S.L.
operanti  nel  suo  territorio  permangono funzioni di controllo e di
indirizzo  del  comune  nei  confronti delle nuove aziende e non sono
quindi   venute   meno  le  ragioni  ispiratrici  dell'art.  8  legge
n. 154/1981, "permanendo nel quadro di disciplina dello stesso d.lgs.
n. 502/1992   come   anche  meglio  definito  dal  successivo  d.lgs.
n. 229/1999,  un ruolo rilevante del sindaco da solo o nel piu' ampio
contesto della conferenza dei sindaci nella formazione del programma,
nell'indirizzo  sanitario  e  nel  controllo  contabile della A.S.L.,
evidenziante  un'immanente possibilita' di conflitto di interessi tra
sindaco e componente della struttura sanitaria".
    Si  rileva  da  ultimo  che  l'esame dei lavori preparatori della
legge delega n. 265/1999 e del decreto legislativo n. 267/2000 non ha
offerto  elementi  o  spunti  di  valutazione  in ordine alle ragioni
giustificatrici della suddetta abrogazione.
    In   base  alle  considerazioni  che  precedono  va  ritenuta  la
rilevanza,  l'ammissibilita'  e  la  non manifesta infondatezza della
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 274 lettera l)
d.lgs.  n. 267/2000  in  relazione  agli  artt.  76,  97  e  3  della
Costituzione,  nella  parte  in  cui  detta norma, abrogando la legge
n. 154/1981,  non  fa  salva  quanto  alla  funzione  di  primario di
divisione  nella  locale Unita' Sanitaria l'incompatibilita' prevista
nel n. 2 dell'art. 8 legge n. 154/2001.
    Corrispondentemente   e   per  gli  stessi  motivi  va  sollevata
eccezione  di  illegittimita'  costituzionale degli artt. 63 e 66 del
decreto  legislativo  n. 267/2000  nella  parte in cui gli stessi non
prevedono  l'incompatibilita' della carica di sindaco con la funzione
di primario di divisione nella locale Unita' Sanitaria.
    Va  quindi  disposta  la  sospensione  del  giudizio in corso con
trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale per la decisione
delle  questioni pregiudiziali i costituzionalita' sopra prospettate,
mandando  alla  cancelleria  per  gli  adempimenti  di  competenza ex
art. 23 legge n. 87/1953.